A chi spetta il pagamento dell’IMU se la casa è cointestata, chiarirlo è importante, così da evitare problemi e malintesi con chi condivide il bene.
È più frequente di quanto si possa pensare ritrovarsi con una casa cointestata, anche se nella maggior parte dei casi questo può accadere tra fratelli, magari dopo avere ereditato il bene che era di proprietà dei genitori. Una situazione del genere non deve essere comunque confusa con il mutuo cointestato, che si riferisce invece a chi ha il compito di saldare i conti per il finanziamento, bensì a chi è ritenuto proprietario dell’immobile, indipendentemente da chi ci vive. In casi simili è necessario chiarire quali sono le incombenze previste, soprattutto per quanto riguarda il pagamento dell’IMU, che risulta essere certamente una delle tasse più odiate da parte degli italiani.

Non sono in pochi, infatti, a ritenere ingiusta l’idea di dover versare un importo per qualcosa che magari si è faticato ad acquistare, per questo in tanti hanno guardato con sollievo la decisione presa in passato dal governo, che concede l’esenzione se si tratta di prima casa. Ma cosa accade se ad abitare in quello stabile è solo una delle persone che risulta essere intestataria? Tutti devono comunque provvedere a pagare oppure no?
Casa cointestata: a chi spetta il pagamento dell’IMU?
Capire chi debba sobbarcarsi il pagamento dell’IMU se si ha una casa cointestata è davvero indispensabile, a maggior ragione se la proprietà è intestata a due fratelli, ma solo uno dei due vive lì. Chi è solo proprietario, ma abita in un altro appartamento non può che ritenere un’ingiustizia doversi sobbarcare questa tassa. Ma la legge cosa dice a riguardo?

Chi vive in quello stabile la considera inevitabilmente abitazione principale, cosa che potrebbe renderlo esente dall’imposta sugli immobili, ma cosa accade per chi invece ha residenza altrove pur essendone proprietario? A chiarire ogni dubbio a riguardo ci ha pensato una recente ordinanza della Cassazione (9430/2025): il fratello comproprietario che non vive in quella casa è tenuto al pagamento dell’IMU ulla sua quota di proprietà (ad esempio, sul suo 50%).
A questa sentenza i giudici sono arrivati tenendo presente un principio importante, che deve fare fede per altre situazioni simili. L’esenzione è personale, per questo devono essere soddisfatti due requisiti, essere titolare del diritto (la proprietà, in questo caso pro-quota) e avere lì la propria residenza e dimora abituale. Chi è residente è quindi proprietario del 50%, sulla sua quota (50%) beneficia dell’esenzione IMU; chi non è residente, invece, non ha il requisito della residenza, quella per lui è quindi una seconda casa, situazione in cui la tassa è richiesta.
È prevista poi una riduzione del 50% della base imponibile IMU per le case concesse in comodato d’uso gratuito (cioè in prestito gratuito) dal proprietario a parenti stretti (genitori o figli) che le usano come abitazione principale. Questo è possibile però se il contratto di comodato è registrato, il proprietario ha la residenza nello stesso Comune e non è proprietario di altre case in Italia (oltre alla sua abitazione principale). Non si può quindi applicare l’esenzione totale alla quota del comproprietario non residente solo perché l’altro comproprietario ci vive